Whistleblowing
L’espressione “whistleblowing” indica la segnalazione di illeciti o irregolarità che un individuo, il cd. “whistleblower” o “segnalante”, riscontra in un’azienda o in un ente pubblico nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Con il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il Governo ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”. Tale Decreto raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa alla protezione dei whistleblowers.
La normativa si applica a:
- gli enti che adottano un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231);
- I soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato almeno 50 lavoratori subordinati.
Chi è il whistleblower?
La tutela è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione e/o alla persona del segnalante:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori e consulenti
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- ai facilitatori, alle persone che hanno con il segnalante un rapporto abituale, o sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela.
Cosa può segnalare?
- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
- condotte che potrebbero integrare la commissione di uno o più reati rilevanti ex d.lgs. 231/01 o costituire una violazione del Modello 231.
Sono invece ESCLUSE le segnalazioni:
- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante
- di violazioni se già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’UE
- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale
Modalità di segnalazione
- in forma orale, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.
- in forma scritta, anche con modalità informatiche.
Attraverso 3 diversi canali di segnalazione
1.Canale Interno
Istituito dalla società stessa al fine di ricevere le segnalazioni. Tale canale deve essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.
L’INCARICO di gestire il canale di segnalazione può essere affidato, alternativamente:
- a una persona o a un ufficio interno, autonomo;
- a un soggetto esterno, anch’esso autonomo;
Sono consentite anche le segnalazioni anonime
2.Canale Esterno
Gestito da ANAC, nei casi in cui:
- nell’ambito del suo contesto lavorativo non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che la sua segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
3. Tramite una c.d. “DIVULGAZIONE PUBBLICA”
vale a dire tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei casi in cui:
- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito
Tempistiche per la gestione della segnalazione
- L’ avviso di ricevimento della segnalazione deve essere rilasciato entro 7 giorni dalla segnalazione;
- Il procedimento deve concludersi, fornendo riscontro, entro 3 mesi dalla data dell’avviso
Tempistiche per l’implementazione dei canali di segnalazione
Le nuove disposizioni avranno effetto:
- dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore privato che hanno impiegato più di 250 dipendenti.
- dal 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che hanno impiegato da 50 fino a 249 dipendenti;
Assistenza alle imprese
- Assistenza ali enti privati già dotati del Modello 231 nell’aggiornamento dei sistemi di segnalazione già implementati, valutandone l’adeguatezza e implementando quanto previsto in tema di segnalazioni interne, esterne e pubbliche;
- Assistenza nella delineazione di canali di segnalazione interni, semplici ed immediati, anche tramite terzi fornitori di piattaforme informatiche;
- Implementazione di procedure e strumenti che consentano agli enti di elaborare le segnalazioni ricevute, nel rispetto della normativa sulla privacy oltre che con il dovuto grado di e tempestività;
- Gestione dei canali interni di segnalazione, assicurandoci che questa sia conforme al GDPR e costantemente aggiornata per essere sempre compliant con le normative vigenti;
- Verificare che, nel rispetto della normativa, siano osservate le tutele previste per il segnalante quali il divieto di atti ritorsivi e l’obbligo di riservatezza.
