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Il Trust

Il Trust

Il trust è uno strumento giuridico con cui alcuni beni del patrimonio di un soggetto (Settlor) vengono segregati per perseguire specifici interessi a favore di determinati beneficiari o a favore di uno scopo. I beni, una volta segregati, vengono gestiti da un soggetto (Trustee) che ne acquisisce la proprietà, li amministra e ne dispone, con discrezionalità e con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni ricevute dal disponente nell’atto istitutivo e in base alla legge che regola il trust. Stante la segregazione, il Trust è una “cassaforte giuridica”, poiché il Disponente non ha più la proprietà dei beni.
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista della specifica finalità da raggiungere

Attori del trust

  • Disponente: Il Disponente è il soggetto che trasferisce, mediante l’atto di conferimento, i suoi asset in capo al Trust, stabilendo i principi in base ai quali i beni dovranno essere gestiti.
  • Beneficiari: sono individuati dal Disponente e sono i soggetti nell’interesse dei quali il Trust è costituito.
  • Trustee: che potrebbe essere individuato anche in una società fiduciaria, svolge le funzioni dell’amministratore dei beni conferiti in Trust. Nel caso in cui il bene conferito in Trust sia la quota di una partecipazione societaria, il Trustee svolge il ruolo di quotista/azionista, vale a dire interviene ordinariamente una volta all’anno all’assemblea dei soci per approvare il bilancio e determinare i dividendi. Inoltre, il Trustee provvede ordinariamente all’osservanza delle indicazioni fornite dal Disponente con discrezionalità, secondo i principi propri dell’atto istitutivo del Trust.
  • Guardiano, scelto normalmente nell’ambito dei professionisti di fiducia del Disponente, è il soggetto che il Trustee deve consultare per le operazioni straordinarie. Il Guardiano o il Disponente hanno la facoltà di sostituire il Trustee. Il Disponente e/o i Beneficiari hanno la facoltà di sostituire il Guardiano.

Altri elementi del trust

Il trust ha generalmente una durata di diversi anni (spesso di alcune decine di anni), secondo quanto deciso dal Disponente, con la possibilità di prevedere alcune “finestre”, in cui avverrà la cessazione anticipata del Trust al verificarsi di alcuni prefissati eventi.

Nelle Lettera dei Desideri, il Disponente esprime le indicazioni a cui il Trustee può conformarsi per la gestione degli asset. La Lettera dei Desideri può essere modificata finchè è in vita il Disponente.

In sede di costituzione del Trust è dovuta unicamente l’imposta fissa di € 200. Una differente tassazione viene prevista per i singoli atti di trasferimento, a seconda della tipologia e del valore dei beni conferiti.

Imposta di successione
Fintanto che il Trust sarà attivo, non sarà dovuta alcuna imposta di successione/donazione. L’imposta di successione/donanzione sarà dovuta solo nel momento in cui i beni in Trust verranno assegnati ai Beneficiari finali.

Finalità

Il Trust può consentire una molteplicità di finalità, tra cui:

  • la protezione dei beni immobili o mobili, attraverso la segregazione del patrimonio (può per esempio servire a separare il patrimonio personale da quello aziendale);
  • la tutela del patrimonio in caso di successione,  attraverso la destinazione agli eredi del patrimonio secondo predeterminate volontà (ad esempio, per assicurare al beneficiario una rendita, anziché il  capitale)
  • la riservatezza;
  • la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili;
  • la beneficenza; 
  • nei casi di crisi di impresa; al fine di soddisfare i creditori con i proventi della liquidazione dell’azienda.